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(SEDE LEGALE VIA DEI QUINTILI,56 - 00175 ROMA)

PROTOCOLLO DI CONVENZIONE

 ART.1

I sottoscritti Valentina Coppola, in qualità di Presidente e rappresentante legale di EARTH, con sede in Roma Via dei Quintili,56.

e l’Avv. ____________________________________________________

con studio in ______________________ Via ______________________

Tel.________________ Fax._________________ cell. ______________

posta elettronica: _____________________________________________

Visto

L’art. 2 dello Statuto di EARTH

premesso che

EARTH è un organizzazione non lucrativa che svolge attività di assistenza legale a favore dei propri associati, che gli conferiscono un apposito mandato con rappresentanza comprendente la facoltà di nomina di avvocati o altri professionisti;

Le parti

sottoscrivono il seguente protocollo di convenzione al fine di regolare i rapporti tra  il professionista e  EARTH, consistente in attività di consulenza, di assistenza, di patrocinio e/o comunque di natura professionale, rivolto ai cittadini, secondo quanto indicato dalla lettera d'incarico, e ai dirigenti delle associazioni EARTH secondo quanto previsto nel presente atto.

Il professionista è consapevole che EARTH è un'organizzazione non lucrativa basata sul volontariato.

Le premesse sono parte integrante del presente protocollo.

ART.1

Validità e scadenza

Il presente protocollo ha valore dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre di ogni anno. La convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo esplicito recesso come previsto dall’ART. 6 del presente documento.

Con la sottoscrizione del protocollo di convenzione, il professionista s’impegna a rispettare quanto stabilito nel presente atto.

ART. 2

Definizione dell’incarico

La presente convenzione non costituisce alcuna forma di rapporto di lavoro e non dà diritto ad emolumenti o ad altri contributi previdenziali, né farà maturare altri oneri, se non quelli stabiliti nell’art. 4, né mensilità aggiuntive, ferie o indennità di cessazione dell'incarico.

Accettando questo protocollo EARTH non è obbligato a conferire incarichi ma decide l'assegnazione dei casi e/o delle consulenze sulla base di una valutazione interna all'ente.

EARTH non risponde delle obbligazioni nascenti dalla eventuale insolvenza da parte dell’assistito o della controparte che vi sia obbligata.

Con la presente convenzione il professionista si impegna ad eseguire unicamente gli incarichi ricevuti ed indicati nella relativa lettera, garantendo professionalità, puntualità, precisione, efficacia ed efficienza.

ART. 3

Servizi richiesti al professionista

Da quanto contenuto in premessa consegue che il principale interesse di  EARTH è quello di offrire servizi di assistenza ai cittadini, soprattutto legale, di alta qualità ma di costo inferiore a quello normalmente praticato sul mercato.

I professionisti che sottoscrivono questa convenzione indicano espressamente la loro volontà di aderire a questo principio e quindi di condividere la missione dell’associazione e la sua battaglia per una società più giusta ed equa. In buona sostanza accettano di dedicare una parte del proprio tempo e del proprio operato a questa battaglia di civiltà.

Per questi motivi il professionista con la firma di questo protocollo si impegna a fornire i suoi servizi alle seguenti condizioni:

  1. la semplice consulenza sarà gratuita;
  2. l’assistenza e la consulenza saranno gratuite per le attività e le campagne dove l’associazione è impegnata;
  3. l’assistenza in pratica stragiudiziale – quando non comporta causa – verrà retribuita con un contributo calcolato sulla base di tariffe concordate con EARTH ed approvate in forma scritta dagli organi competenti;
  4. l’attività professionale di patrocinio legale comporterà il pagamento da parte del cittadino delle spese e degli anticipi degli onorari sulla base di tariffe concordate con l’Associazione ed approvate in forma scritta dagli organi competenti;
  5.  il professionista, nel caso di cause in cui  EARTH e/o i suoi soci fondatori siano parte attiva o passiva o nel caso di azioni di indirizzo politico promosse da EARTH fornirà la propria assistenza con la sola copertura delle spese vive sostenute;
  6. su indicazione di EARTH, presterà la propria opera anche a residenti fuori regione, da solo o in collegio con altri professionisti. In questo caso l’onorario sarà commisurato al lavoro svolto, ai costi e all’impegno che il professionista dovrà sostenere e comunque dovrà essere concordato ed approvato in forma scritta dagli organi competenti;
  7. il professionista dovrà domiciliare gli atti presso la sede di EARTH nazionale o presso le sedi territoriali regionali, salva diversa necessità autorizzata dagli organi competenti;
  8. il professionista agisce in nome e per conto di EARTH ma in nessun caso dovrà parlare con l’assistito dei costi delle azioni da svolgere, né tantomeno accettare denaro o altri beni dall'assistito di EARTH o da persone ad esso collegate. Nel caso di domande dirette dovrà rimandare l’assistito alle competenti strutture regionali o nazionali.
  9. il professionista assume l’incarico di tutelare un assistito di EARTH che per nessun motivo può diventare cliente diretto del professionista, né lo potrà essere in futuro qualora si rivolgesse a lui per questioni che potrebbero essere di competenza anche di EARTH In questo caso il professionista si impegna ad indirizzare il cliente a EARTH mantenendo una condizione di priorità nell’assegnazione del lavoro. Oltre alla tenuta del segreto professionale, il professionista si impegna a non divulgare fatti o notizie sui casi trattati, informazioni concernenti l'organizzazione, il funzionamento e le eventuali tecniche o strategie adottate che fanno parte del patrimonio intellettuale e del know-how, nonché a fornire ogni altra informazione che possa ledere EARTH. Il professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo su quanto suddetto per tutto il periodo di vigenza dell'accordo e per i 5 anni successivi ;
  10. il professionista si impegna a non utilizzare le sigle, l'acronimo e i simboli del EARTH se non espressamente autorizzato. I professionisti sottoscrittori del presente accordo possono a loro discrezione indicare sulla carta intestata la seguente dizione: “esperto professionista di EARTH / Uff. Legale  EARTH.
  11. La violazione delle presenti clausole contrattuali  determinano la risoluzione immediata dell'accordo, nonché, se necessario, l’attivazione di procedure volte a risarcire eventuali danni subiti

ART. 4

Rapporti economici

Per quanto già indicato all’art. 3 del presente documento, il professionista firmando questo protocollo accetta il principio per il quale le prestazioni che EARTH offre ai suoi assistiti devono essere di alta qualità ma di costo concorrenziale rispetto ai valori normalmente praticati sul mercato.

Il professionista, deve far pervenire alla Direzione, un preventivo relativo alle sue prestazioni che deve comprendere il proprio onorario e diritti, compreso di ritenute di acconto e di altri eventuali oneri tributari, le spese da sostenere e, eventualmente l’onorario di altri professionisti di cui è richiesta la consulenza.

 Queste cifre dovranno essere approvate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, dagli organi competenti di EARTH, che applicheranno la maggiorazione spettante all’associazione.

Il preventivo così modificato andrà presentato all’assistito che, in caso di accettazione dello stesso, sarà tenuto a versare un fondo spese di pari importo.

Sul preventivo approvato, EARTH  trattiene il 20% dell’ anticipo versato, a titolo di rimborso spese generali  e ripartisce le quote tra i professionisti previo emissione fattura.

Eventuali integrazioni successive dovranno essere comunicate ed approvate per iscritto da EARTH.

Eventuali rateizzazioni del fondo spese possono essere accordate all’assistito previo parere positivo di EARTH che non è comunque tenuto ad anticipare al professionista somme non ancora versate dall’assistito.

In caso di insolvenza dell’assistito, e/o della controparte che vi sia obbligata, rispetto ad EARTH, l’avvocato incaricato della pratica gestisce  l’azione di recupero del credito. EARTH non è responsabile in caso di definitiva insolvenza dell’obbligato.

Fatto salvo quanto stabilito all’art.3 punto 5, sulle azioni specificatamente indicate, l’ associazione riconoscerà al professionista, la liquidazione  delle spese nella stessa misura adottata per le azioni in cui EARTH non è parte attiva.

Al termine della pratica, in caso di successo, dalle somme liquidate, una volta detratto il fondo spese che va restituito all’assistito, la parte restante viene così ripartita:  Il 20% della somma liquidata viene destinata ad EARTH ed il restante 80% ,comprensivo di tutti gli oneri fiscali e ritenuta d’acconto, spetterà al professionista.

In caso di insuccesso, salvo diversa esplicita autorizzazione, il legale incaricato non avrà più nulla a pretendere.

ART. 5

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente contratto, sarà rimessa a giudizio di un arbitro che giudicherà secondo diritto, dando luogo ad arbitrato rituale.

Le parti, entrambe domiciliate in Roma presso EARTH, di comune accordo stabiliscono che il Foro dell'arbitrato è Roma.

In caso di mancato accordo per la nomina dell’arbitro, la parte diligente chiede che venga nominato dalla Camera di Commercio di Roma in mancanza del quale, dal Presidente del Tribunale di Roma.

ART. 6

Clausola di Recesso

EARTH, qualora sopraggiungano motivi tali da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto, per venuta meno del rapporto di fiducia, per incompatibilità con le finalità statutarie dell'associazione, per altri gravi motivi o per intervenuta modifica della convenzione non accettata dal professionista, comunicherà al professionista l'avvenuta recesso dell'accordo di convenzione, che avrà effetto dal ricevimento della comunicazione;

Il professionista che vorrà recedere dal presente accordo, dovrà darne comunicazione scritta. Il recesso avrà effetto dal 90° giorno successivo dal ricevimento dell'avvenuta comunicazione.

In caso di recesso, il professionista dovrà restituire tutti documenti ed il materiale fornito da EARTH, nonché le somme anticipate e non spese ed avrà diritto alle sole spese sostenute e agli onorari e competenze eventualmente maturati.

ART. 7

Modifiche dell'accordo

EARTH  si riserva la facoltà di modificare unilateralmente l'atto di convenzione, comunicando le variazioni al professionista. Il professionista, può dichiarare di non accettare le modifiche con la conseguente risoluzione del rapporto. EARTH , salvo quanto disposto nel precedente articolo, per gli atti in corso, potrà mantenere in capo al professionista l’incarico alle condizioni  dell'accordo vigente al momento dell'incarico. In assenza di comunicazioni scritte entro il 30° giorno dal ricevimento delle modifiche o per comportamenti incompatibili con la non accettazione del nuovo accordo, questo si riterrà senz'altro accettato;

ART. 8

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel protocollo di convenzione, si fa riferimento allo Statuto, e alla legge che regola le Associazioni di Volontariato.

ART. 9

Clausola Risolutiva espressa

Il sottoscritti dichiarano che le clausole previste nell’Art. 3 p.1,2,5,8,10,11, sono da considerarsi elementi essenziali dell’atto e pertanto la violazione anche di uno solo di questi comporta la risoluzione immediata di tutti i rapporti e il risarcimento dei danni.

Roma, 16 Novembre 2011

Il Professionista                                                        Il Presidente

                                                                             Valentina Coppola

I sottoscritti, dichiarano di aver sottoscritto quanto contenuto nel presente atto ed in particolare dichiarano di accettare esplicitamente le clausole previsti negli artt.2,3,4,5,6,7,8,9.

Roma, 16 Novembre 2011

Il Professionista                                                        Il Presidente

                                                                             Valentina Coppola

Il professionista autorizza il EARTH al trattamento dei dati personali, nei limiti e secondo quanto stabilito dal D. Lgv. 196 del 2003 e successive modifiche.

EARTH si impegna a trattare i dati per i soli fini che attengono alle attività dell'associazione o quelle ad esse connesse.

Firma per autorizzazione al trattamento dei dati personali…………………………

Attenzione/Attention

Ai sensi e per gli effetti della L. 196/03 (tutela della privacy)si precisa che questo atto è destinato unicamente alle persone sopraindicate.  E' espressamente proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto di quest'atto senza autorizzazione. Se avete copia per errore, vogliate distruggerla o chiamarci immediatamente al n. 06/5571996.

Following the personal Data Law (Law 196/03), this act is strictly reserved to above-mentioned persons. It is absolutely forbidden to real, copy, use or resend its contents without authorization. Shold you receive il by chance, please destroy it or call us immediately at n. 06/5571996

Qualunque violazione sarà perseguita ai sensi di legge.

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